E’ la storia di un topolino, che voleva scappare, correva e correva e sbatteva la testa contro il muro da una parte e dall’altra. Il topolino non riusciva a scappare.
Il topolino ha incontrato la sua mamma e si sono dati delle testate insieme.

Domanda d’asilo

Si definisce così una persona che ha richiesto di essere riconosciuto come rifugiato (o altra forma di protezione) e che è in attesa del responso.

I richiedenti asilo solitamente entrano nel territorio in modo irregolare, ma dal momento in cui presentano la richiesta sono regolarmente soggiornanti, e quindi non possono essere definiti clandestini. Anche i figli minori di richiedenti asilo seguono il destino – e il permesso di soggiorno – dei genitori.

Il permesso di soggiorno per domanda di protezione ha durata variabile, in funzione dei tempi della Commissione competente. Dopo due mesi di permesso, il richiedente asilo può lavorare. Fin dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione il richiedente ha diritto a essere accolto secondo precisi standard stabiliti a livello europeo.

Fino al decreto sicurezza di ottobre 2018 tutti i richiedenti avevano diritto a essere inseriti in un progetto del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), benché tale sistema non abbia mai avuto la capienza necessaria per soddisfare la domanda complessiva di posti.

Attualmente possono essere ospitati solo nei Centri di accoglienza straordinaria (Cas) con servizi ridotti ai minimi termini.